Art. 4.
(Dispositivi per limitare il rischio di incidente).

      1. Le autovetture di nuova immatricolazione devono essere dotate di un sistema, anche elettronico, che:

          a) consente l'accensione dell'autovettura solo nel momento in cui le cinture di sicurezza sono state allacciate;

          b) impedisce il superamento dei limiti di velocità massima stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

          c) consente la registrazione di tutte le informazioni, con particolare attenzione a quelle di cui alla lettera b), relative all'utilizzo dell'autovettura.

      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme e le specifiche tecniche dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le istruzioni, le modalità e i termini per l'installazione dei medesimi dispositivi sugli autoveicoli.